Si rammenta alla spettabile clientela che, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, sono cambiate alcune disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
In particolare, per quanto riguarda i libretti di deposito bancari o postali al portatore, si precisa che il saldo degli stessi deve essere inferiore a 5.000 euro.
Al riguardo, il comma 13 dell’art 49 del d.lgs. 231/2007 prevede che i librettidi deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data del 31 maggio 2010, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2011.
Si invita pertanto la clientela, in possesso di libretti al portatore della specie, a voler prendere buona nota del termine sopra indicato, al fine di evitare, in caso di violazione, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria:
Art.58
Violazioni del Titolo III
Art. 58.
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto
8. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.
Con l’occasione si rammenta altresì che, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancario postali al portatore, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.
Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.